Vittime del Dovere : Guida pratica
1. Premessa
Il presente elaborato nasce dalla mia ormai poliennale esperienza in tema di Vittime del dovere.
Questo breve scritto ha solo la funzione di costituire un vademecum utile a tracciare le linee fondamentali di questo nuovo istituto, in modo da supportare i potenziali beneficiari sia nel capire se ci sia margine per una istanza fondata, sia per capire i benefici conseguenti all'eventuale ottenimento dello status di Vittima del dovere.
Ovviamente il presente scritto non può costituire un manuale esauriente e completo, visto che uno studio approfondito avrebbe richiesto una complessità che avrebbe finito per rendere difficilmente comprensibile, e dunque arduamente divulgabile, il contenuto di un così complicato studio.
Dunque ci si scusa fin d'ora per la necessaria opera di sintesi che caratterizzerà questo elaborato.
Il presente breve scritto è dedicato alla memoria di Arnaldo Berruti, Presidente della Sezione UNMS di Savona, recentemente scomparso. Quando gli parlai della nuova normativa sulle Vittime del dovere, questo caro amico ebbe l’intuizione di contattare la madre, tutt’ora vivente, di una delle vittime della tragedia aerea della Meloria. Da lì tutto è cominciato. Spero che i frutti di questa intuizione siano utili a tante persone.
2. VITTIMA DEL DOVERE: di cosa si tratta
Il concetto di Vittima del dovere nasce originariamente nei primi anni 70; all'epoca (legge 639/73, come integrata dalla legge 466/80) vittime del dovere erano solo di esclusivamente gli appartenenti alle forze di Polizia, feriti o uccisi nel contrasto della criminalità o in attività di soccorso.
In quegli anni la giurisprudenza limitava notevolmente la portata delle disposizioni in questione, richiedendo sostanzialmente che l'evento fosse intervenuto mentre l'operatore svolgeva un'attività esulante delle sue normali incombenze.
Ciò dunque rendeva in pratica marginale la diffusione dei benefici relativi.
Con la legge 266/05 interviene una radicale innovazione.
Da una parte viene enormemente estesa la platea dei potenziali destinatari, dall'altra viene ampliata anche la casistica delle attività in occasione delle quali si possono riportare lesioni o infermità, anche mortali, atte a far ottenere alla vittima lo status di vittima del dovere.
Vediamo ora chi sono i soggetti che potenzialmente possono essere Vittime del dovere.
3. I POTENZIALI BENEFICIARI
Oggi la normativa contempla come potenziali destinatari le seguenti 12 categorie di soggetti:
in primo luogo, i soggetti che già erano contemplati dalla normativa vigente al tempo della nuova legge, ossia
1. magistrati ordinari
2. militari dell'Arma dei Carabinieri
3. militari del Corpo della guardia di finanza
4. appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
5. del Corpo degli agenti di custodia,
6. al personale del Corpo forestale dello Stato,
7. funzionari di pubblica sicurezza,
8. personale del Corpo di polizia femminile,
9. personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena,
10. vigili del fuoco,
11. appartenenti alle Forze armate dello Stato
l'elencazione prosegue poi grazie all'estensione della legge del 2005 che richiama anche
12. gli altri dipendenti pubblici
Come si vede, oggi tutti i pubblici dipendenti possono ottenere lo status di vittima del dovere, ove siano incorsi occorrono da una di quelle situazioni, che vedremo tra poco, che siano state considerate dal legislatore idonee a tal fine.
Attenzione: come è noto i militari di leva, che costituiscono un grande nucleo degli iscritti all'Unione, non sono effettivamente dipendenti pubblici: ciò non toglie che la normativa possa benissimo valere anche nei loro confronti, poiché è indiscutibile che essi ricadano nella categoria 11 appartenenti a Forze armate dello Stato.
4. QUALI SONO I COMPITI IN OCCASIONE DEI QUALI SI PUÒ DIVENTARE VITTIME DEL DOVERE?
Il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 dell’art. 1 legge 266/05, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.
Esaminiamo le due disposizioni:
4.A VITTIME DEL DOVERE IN SENSO STRETTO
La morte, o ferite, o infermità riportate dai soggetti di cui sopra dovranno portare sempre all'attribuzione dei benefici quale vittima del dovere (ai sensi del comma 563 ) se riportate:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In sostanza, la legge prevede che, qualora l'operatore si sia ferito o sia deceduto in una di queste attività, si avrà per definizione una vittima del dovere.
La giurisprudenza ha spiegato, come unica precisazione, che vi deve essere però una diretta attinenza delle lesioni riportate con le attività in questione, che devono dunque avere provocato l'evento, che a sua volta invece non deve essere avvenuto solo casualmente, senza attinenza con il servizio stesso.
Per spiegare questa precisazione occorre ricorrere a un esempio.
Se un Carabiniere viene ferito dal veicolo di un trafficante in fuga, cui aveva intimato l'alt, inequivocabilmente sarà una vittima del dovere;
se invece scivola dal marciapiede mentre stava scrivendo una multa, o stava scrivendo il verbale di un arresto appena effettuato, chiaramente non vi è attinenza tra l'attività che sta svolgendo (che teoricamente ricadrebbe nei casi tutelati) e il servizio stesso e pertanto non potrà essere considerato vittima del dovere.
I casi appena esaminati e enumerati dalla legge nelle lettere da a) a f) sono di facile comprensione; l'unico che potrebbe meritare un minimo di spiegazione è quello della lettera F “a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il legislatore con questa norma ha inteso tutelare coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto “fuoco amico”.
Bisogna notare ancora la particolarità del fatto che il legislatore ha espressamente stabilito che le ferite o lesioni riportate in questi contesti sono tutelate quando si stesse operando
in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
La ragione per la quale la legge considera che le attività di cui alle lettere da a) a f) (di salvataggio, repressione criminalità ecc.) possono essere svolte sia “in attività di servizio” che “nell'espletamento delle funzioni di istituto” sta nel fatto che gli operatori, anche quando non sono espressamente in attività di servizio, possono e debbono comunque intervenire, quand'anche si trovino in libera uscita, o comunque non in servizio.
Un esempio di oneri e doveri esistenti anche fuori servizio si ha per l'attività di salvataggio.
Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare) prevede, all’art. 36, che il militare debba “prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto
Il regolamento organico dell’Arma dei Carabinieri (R.D. 14 giugno 1934 n. 1169) prevede all’art. 2 che, fra l’altro, “i Carabinieri … prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni” e che “anche quando non sono espressamente comandati in servizio, debbano intervenire… pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma” (tra le quali, quelle ricordate).
Ancora, l’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. di P.S.) stabilisce “l’autorità di pubblica sicurezza… presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”….
Ecco dunque spiegato il motivo per cui la legge tutela l'attività svolta nell'espletamento di funzioni di istituto, anche non in attività di servizio.
4.B. I “SOGGETTI EQUIPARATI A VITTIME DEL DOVERE”
I medesimi benefici previsti per le Vittime del Dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Sappiamo tutti purtroppo che può accadere che un militare o civile riportino malattie o ferite anche in occasione di compiti diversi da quelli di salvataggio, contrasto criminalità, ecc. menzionate nel comma 563, quando un compito magari di per se stesso non pericoloso lo sia diventato per circostanze improvvise o casuali; anche il legislatore si è reso conto della necessità di tutelare questi casi.
Ecco dunque la ragione dell'esistenza del comma 564, che ha creato quella che tecnicamente si definisce la categoria di “soggetti equiparati a Vittime del dovere”, con identici benefici.
Leggiamo ora il comma 564, che descrive e disciplina tale ipotesi:
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
La norma in questione non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che si avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Il concetto di “missioni” ha dato luogo a numerose difficoltà interpretative e lo stesso Ministero della Difesa ha voluto chiedere al Consiglio di Stato, organo consuntivo per eccellenza, una spiegazione e un chiarimento su tale nozione, avendo il problema di tutelare coloro che avessero riportato malattie non in occasione di un episodio ben definito, ma magari semplicemente per essere rimasti in contatto per anni, in ambito di ordinario e quotidiano servizio, con sostanze cancerogene come amianto, radiazioni, ecc..
Il Consiglio di Stato ha correttamente spiegato che per missione si deve intendere in realtà
tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
Ovviamente, e questo è essenziale che si ribadisca, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che vi sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.
Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “ particolari condizioni”, dunque è un concetto assolutamente aggiuntivo e specifico, che rende le Vittime del dovere una categoria molto più ristretta degli invalidi per servizio in generale.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal decreto ministeriale 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono :
“le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate;
Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio il legislatore ha voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato la disposizione a:
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
La nozione che stiamo esaminando è quella che ha causato più problemi interpretativi, e dunque maggiore contenzioso, anche perché l'orientamento dell'amministrazione è sempre molto restrittivo.
E’ comunque giusto che si focalizzi l'attenzione su questo problema perché è in questo elemento la differenziazione tra invalido per servizio e la vittima del dovere.
Bisognerà dunque sempre ricordarsi che si dovrà identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’Invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto Vittima del Dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
Per spiegare concretamente il corretto modo di ragionare, e comprendere le situazioni che di giorno del giorno potranno giungere ad essere esaminate in Sezione si può ricorrere ad alcuni esempi:
Non si ha vittima del dovere nel caso del militare di leva che si sia ferito mentre scavalcava una palizzata in sede addestrativa, o inciampava durante una marcia.
Quello di inciampare, scivolare, o cadere durante l'addestramento non deriva da l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
Le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto del militare di leva portano a un rischio tipico che comprende perfettamente questo tipo di incidenti; in questi casi si avrà sicuramente un invalido per servizio (ovviamente ricorrendo la necessaria ascrizione tabellare degli esiti) e dunque l'erogazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, ma non i benefici quale vittima del dovere.
Analogamente, il paracadutista che durante un lancio si fratturi una gamba cadendo in malo modo sarà un invalido per servizio, ma non una vittima del dovere: l’evento dipende dal rischio tipico della attività;
Generalmente, non sono Vittime del dovere coloro che hanno riportato ferite in normali incidente in itinere, in cui l'evento lesivo si sia verificato in relazione al normale rischio della circolazione stradale.
Vediamo adesso una serie di esempi in cui invece compiti normali si siano complicati per l'esistenza o sopravvenire di circostanze straordinarie (i casi che vengono richiamati di seguito sono stati trattati positivamente da sentenze passate in giudicato):
1. Un militare di leva viene comandato ad assistere ufficiale artificiere nel trasporto di materiali esplosivi; l'ufficiale inciampa e l'esplosione di un detonatore acceca il militare: il comportamento sconsiderato del superiore ha esposto il giovane, privo di esperienza nel maneggiare esplosivi, a un grave rischio, esponendolo a un gravissimo rischio;
2. Un militare di leva rimane ferito dall'esplosione di un proiettile che era rimasto incastrato nel cannoncino antiaereo, dopo che l’ufficiale gli aveva ingiunto di estrarlo; anche qui si ha esposizione a un rischio non usuale, che in questo caso sopravviene (ossia sopraggiunge inaspettato) durante un normale addestramento; le armi, pericolose per natura, in caso di malfunzionamento sottopongono a rischi gravissimi, anche qui tutelati;
3. Durante la perquisizione di una nave straniera, un militare italiano impegnato in una missione di pace precipita in una profonda stiva a causa del forte moto ondoso: le condizioni climatiche e ambientali si possono ben applicare a una normale incombenza;
4. Un aereo militare precipita e provoca la morte degli occupanti a causa di cattive condizioni climatiche, nuove modalità di ingaggio, improvvisa comparizione di banco di nebbia: quando si ha a che fare con una missione non di routine, se intervengono elementi esterni che complicano il normale rischio si può dunque avere il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
5. Un veicolo militare esce di strada a causa dei pneumatici lisci, causando la morte dei militari comandati le veicolo (con conseguente condanna per omicidio plurimo del responsabile della manutenzione): qui il rischio normale della circolazione stradale è stato aggravato da una circostanza estranea a tale normalità imputabile all'amministrazione della difesa che risponde ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione dell'operato dei propri funzionari.
6. Un militare di leva, che all'atto della selezione era stato giudicato controindicato alle truppe da montagna a causa di una patologia sofferta da bambino, viene inviato a svolgere servizio di leva in una caserma priva di riscaldamento, durante un periodo di freddo eccezionale, riportando dopo giorni e giorni di marce sotto la neve una faringite che scatena una gravissima patologia renale: il normale rischio che si corre durante l'addestramento in generale non può portare ad attribuire i benefici da vittima del dovere per chi riporti polmonite, pleurite ecc. (che daranno luogo ovviamente a pensione di privilegio, ma non ai benefici da vittima del dovere). Ove però si verifichino circostanze eccezionali, come, ad esempio, nevicate in agosto, improvviso cambio delle condizioni meteo, oppure addestramento eccezionalmente pericoloso e prolungato, potrà aversi una vittima del dovere.
7. Un militare di marina o un vigile del fuoco, rimasto a contatto per anni con ambienti in cui era presente diffusamente amianto, contrae mesotelioma, asbestosi, tumore alla laringe, o altra patologia da amianto: la tutela di queste situazioni tramite la normativa sulle vittime del dovere nasce da un orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, che ha chiarito al Ministero della Difesa la necessità di proteggere e tutelare anche questi casi, senza alcun bisogno di dimostrazione dell'episodio specifico in occasione del quale l'elemento cancerogeno abbia cominciato ad operare, con una manifestazione morbosa magari successiva di 10 o 20 anni al congedo.
8. un militare rimane ferito o ucciso da un colpo partito accidentalmente dal fucile della sentinella: l’esplosione anche accidentale di un proiettile è il frutto della sottoposizione al rischio che l’ambiente militare comporta, che però dovrebbe essere organizzato con ogni cautela proprio per la letale pericolosità delle armi.
9. un sommozzatore, stremato dalle continue immersioni legate alla ricerca delle vittime di una tragedia aerea, muore, stroncato da un malore: qui l’eccezionalità dell’evento influisce sulla ordinarieta’ delle mansioni, nel senso che l’eccezionale sforzo legato alla particolarissima situazione deve portare a far riconoscere alla famiglia i benefici legati allo stato di Vittima del Dovere
10. Un Vigile del fuoco o un militare della Forestale viene colto da infarto dopo settimane di turni intensissimi: ove si riesca a dimostrare la straordinarietà dello sforzo fisico potrà ottenersi il beneficio in discorso.
Chiaramente gli esempi appena svolti hanno solo la funzione di costituire un elemento di supporto su un ragionamento che dovrà essere svolto volta per volta per esaminare le posizioni degli interessati e che dovrà essere sempre guidato dal buon senso.
5. SUI SOGGETTI EQUIPARATI ALLE VITTIME DEL DOVERE: LA NORMA COPRE EVENTI LEGATI A TRAUMI IMMEDIATI O MALATTIE DA PROLUNGATA ESPOSIZIONE?
Tutti e due i casi debbono essere tutelati, poiché la funzione del comma 564 è di essere una norma di chiusura atta a intervenire quando l’adempimento del Dovere ha causato un rischio superiore alla regola.
In verità l’Amministrazione inizialmente si pose il problema di sapere se il comma 564 coprisse “anche” le situazioni legate a una esposizione prolungata; in forza di ciò chiese e ottenne un chiarimento dal Consiglio di Stato, espressosi positivamente come segue:
Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni”, l’articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.
In seguito l’amministrazione (soprattutto quella della Difesa) ha sostenuto che il comma 564 coprirebbe solo malattie da lunga esposizione (e non, dunque, la morte immediata per incidenti di vario tipo): questa tesi nasce dal fatto che mentre il comma 563 parla di:
dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
il comma 564 parla di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso”
In sostanza, il Ministero sostiene che la famiglia di colui che muoia dopo un certo tempo a causa di ustioni, sarebbe tutelabile perché le ustioni sono una infermità; colui che muoia perché l’aereo è esploso, o è bruciato in pochi secondi, non sarebbe tutelabile perché non c’è stata alcuna infermità, ma solo la morte.
In realtà la giurisprudenza maggioritaria ha respinto con forza questa tesi; ci sono stati casi in cui qualche Giudice è caduto nel trabocchetto, ma esiste sempre la possibilità di appello per far rimediare all’errore (perché la morte è sempre la conseguenza di una infermità, che potrà essere traumatica, infettiva, ecc.).
Altra precisazione: anche le malattie psichiche possono ovviamente essere coperte dalla nuova normativa; resta la necessità di dimostrare la loro attinenza a una delle ipotesi tutelate, potendo essere legate sia ai comportamenti tipici del comma 563, che a una generica missione (un esempio: un militare di leva, comandato in occasione di un terremoto di ammassare i corpi straziati delle vittime, sviluppa una psicosi a causa dello choc subito).
6. UN CASO PARTICOLARE DI PROLUNGATA ESPOSIZIONE: URANIO IMPOVERITO E NANOPARTICELLE
Molti militari (ma anche civili) hanno contratto malattie tumorali dopo avere operato in contesti di impiego internazionale.
Dopo che la stampa ha rivelato l’utilizzo di ordigni ad uranio impoverito, lo Stato ha finito per creare una normativa specifica che teoricamente tutelerebbe chi avesse contratto malattie tumorali (per le quali non esiste la prova diretta delle cause scatenanti) se associate a servizi in zone o strutture in cui si potesse presumere l’esistenza di sostanze radioattive, o comunque nocive, come le nano particelle, microsfere di metalli che si formano a causa delle esplosioni di proiettili ad uranio impoverito, e che si insinuano nei tessuti a livello molecolare provocando tumori e altre gravi malattie.
Il nuovo codice dell’Ordinamento Militare ha recepito il tutto.
L’art. 1907 N.C.O.M. con il richiamo all’art. 603 st. l. tutela il personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali
Si tratta di una norma speciale che comunque segue sostanzialmente le stesse regole delle Vittime del Dovere (che il codice medesimo menziona all’art. 1904 con una disposizione sostanzialmente identica). Non a caso l’Ufficio che tratta queste pratiche per il Ministero della Difesa è sempre l’Area Speciali Benefici Assistenziali (S.B.A.) che quando provvede per questi casi si firma Area Speciali Benefici Assistenziali e Esposizioni Nocive (S.B.A.E.N.).
In casi come questo per legge dovrebbe bastare la prova della esposizione senza anche la prova diretta e scientifica del nesso di causalità. Purtroppo il Ministero della Difesa e dell’Interno hanno una prassi ancora molto chiusa (costringendo spesso alla azione legale).
7. POSSONO ESSERE TUTELATI ANCHE EPISODI LONTANI NEL TEMPO?
La risposta è sì.
Il legislatore con il d.p.r. 243/06 ha esplicitato che potranno essere coperti eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003.
Nel caso in cui venga accolta la domanda, chiaramente i benefici in termini di vitalizi non decorreranno dalla data dell'episodio se anteriore alle leggi di attribuzione dei vari benefici (si tratterà tra poco di quali benefici si sta parlando), bensì dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse (l'assegno vitalizio da euro 258,33 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2006; l'assegno vitalizio di € 1033,00 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2008).
Per spiegare con un esempio questo concetto, ipotizziamo la morte di un soggetto nel 1990 che sia stato riconosciuto Vittima del dovere: in questo caso i beneficiari (vedremo dopo chi sono) otterranno il vitalizio da euro 258,33 dal 1 gennaio 2006, e il vitalizio di € 1033 dal 1 gennaio 2008.
In caso di soggetto deceduto, ad esempio, il 1 agosto 2009, i benefici decorreranno ovviamente da tale data.
8. CHI SONO I BENEFICIARI
In questa materia si sono succedute diverse leggi che hanno reso talvolta assai complicato individuare i beneficiari; in particolare per quanto riguarda i fratelli esistono due norme, una delle quali richiedeva lo stato di convivenza a carico della vittima per attribuire i benefici, l'altra che invece esulava da tale requisito.
La situazione è stata chiarita da un parere del Consiglio di Stato che così ha ricostruito la graduatoria dei potenziali beneficiari in caso di morte della Vittima:
Ovviamente, ciascun ordine dei beneficiari esclude il successivo, e dunque, in presenza di moglie e figli i genitori sono esclusi, in mancanza di moglie e figli i benefici andranno ai genitori e non ai fratelli, eccetera.
I benefici non sono reversibili; dunque, qualora i vitalizi spettino ai genitori della vittima, alla morte di questi i fratelli superstiti non avranno diritto ad alcunchè.
9. A CHI DEVE ESSERE INDIRIZZATA LA DOMANDA?
La legge attribuisce la competenza alla trattazione delle pratiche di tutte le forze di Polizia, in cui rientrano anche i militari, di Carabinieri, Guardia di Finanza, gli agenti di Polizia municipale eccetera al Ministero dell’Interno, e specificamente al
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, Servizio Assistenza e Attività Sociali, Via del Castro Pretorio, 5, Roma.
Per tutti gli altri militari, dipendenti dal Ministero della Difesa, l'indirizzo cui inviare la domanda è il seguente:
Ministero della Difesa Area Speciali Benefici Assistenziali Viale dell’Esercito, 186 00100 Roma Cecchignola
Per i Vigili del Fuoco la domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Al Ministero dell’Interno Dip. Vigili del Fuoco e Soccorso Pubbl.e Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
Area 2 “Vittime del Dovere” Via Cavour, 5 00184 Roma
Infine, per dipendenti Comunali, delle ASL, ecc., la domanda dovrà essere indirizzata alla amministrazione di appartenenza.
Si allegherà in fondo al presente elaborato un facsimile di domanda
10. QUALI SONO I BENEFICI?
La trattazione di questo punto meriterebbe in realtà moltissime pagine, poiché si tratta di una questione assai complessa. Infatti, quando il Legislatore ha ridisegnato la figura delle Vittime del dovere, ha inteso programmaticamente prevedere l'estensione di tutti i benefici legati alla normativa sulle vittime del terrorismo e della criminalità, rimettendo a successivi interventi normativi la concreta estensione di questo o quel beneficio.
Dopo una serie di interventi settoriali, che hanno portato all'estensione via via di singoli benefici, il procedimento a mio parere si è completato in particolare per i militari con la disposizione contenuta nel nuovo ordinamento militare, che ha esteso tutte le leggi che stabiliscono i benefici per le Vittime del terrorismo e che recita:
art. 1904 al D. Lgs. 66/2010:
Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere
1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207.
Dunque a rigore tutti i benefici previsti per le Vittime del terrorismo oggi dovrebbero essere riconosciuti anche le Vittime del dovere
Sinteticamente, i principali benefici che già oggi sicuramente spettano sono:
Questi benefici vengono sempre attribuiti in caso di riconoscimento (purché, quanto ai vitalizi, vi sia almeno il 25% di invalidità)
Personalmente ritengo inoltre che spettino:
Come si vede, si tratta di benefici importantissimi.
11. QUAL È LA PROCEDURA DOPO LA DOMANDA?
Sinteticamente, una volta che sia stata formulata la domanda l'amministrazione:
11.1. Svolge un'istruttoria al fine di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.
11.2. L'interessato deve poi essere avviato a visita medica presso il competente Ospedale militare, essendo necessario l'adempimento anche se il soggetto sia già titolare di pensione privilegiata; questo nuovo accertamento è assolutamente indipendente dalla titolarità di pensione privilegiata, ed alla relativa categoria già attribuita, che non potrà mai essere modificata, né in bene né in male, in occasione degli accertamenti medici legati al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dunque si ribadisce che nessuno potrà correre rischio di vedere diminuita la propria pensione privilegiata qualora eventualmente egli sia migliorato in qualche modo (ricordarsi sempre che dopo tre anni dalla concessione la pensione privilegiata non è mai più modificabile in peggio).
L'accertamento medico-legale che dovrà essere svolto ha la finalità di determinare la percentuale di invalidità complessiva, che non può essere legata alla categoria, ma. che ha bisogno di essere indicata in un numero percentuale (27%, 35%, o anche 100%): queste è necessario perché, come si spiegava sopra, la speciale elargizione deve essere calcolata moltiplicando l'importo del valore percentuale (un punto vale oggi, nel 2012, circa € 2160 euro) per la percentuale di invalidità complessiva che la commissione medica deve determinare.
La valutazione della commissione medica è piuttosto complessa poiché la normativa sulle vittime del dovere nasce dall'estensione della normativa sulle vittime del terrorismo, che a sua volta contemplava la tutela sia di privati che di pubblici dipendenti, militari e non:
per garantire uniformità di trattamento, tutti quanti, civili e militari, devono essere valutati con l'utilizzo sia nelle tabelle delle invalidità civili, sia con quelle delle invalidità militari; il punteggio più favorevole che verrà ottenuto con l’utilizzo dei due diversi sistemi sarà quello da applicare al beneficiario, maggiorato del danno morale in caso di lesioni da reato; questa particolare normativa ha anche previsto una tabella per la trasformazione delle invalidità classificate con il sistema tabellare in un numero percentuale, prevedendo in particolare che le infermità ascritte all'ottava categoria devono essere tradotte in una invalidità da valutarsi dal 21 al 30%; quelle di settima categoria dal 31 al 40%; eccetera; inoltre, le patologie che rientrino in una superinvalidità devono dare sempre un valore del 100%
Si noti peraltro che esiste la particolarità per cui, se l'infermità ha reso inidoneo al servizio, il beneficio dovrà comunque corrispondere all'80%, anche se la patologia fosse ascrivibile ad esempio all'ottava categoria. Si tratta di una norma di particolare favore per i militari, per i quali è più rigoroso il requisito fisico, ma bisogna avere attenzione che l'amministrazione non faccia finta di non conoscerla.
11.3 nel caso in cui l'istruttoria sia stata positiva, se l'episodio alla base della domanda rientra nel comma 563 l'amministrazione emetterà provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere e successivamente i decreti concessivi dei vari benefici; si ricordi infatti che le situazioni rientranti nel comma 563 sono già state ritenute meritevoli di attenzione da parte del legislatore, che dunque non ha richiesto un alcun tipo di accertamento ulteriore;
11.4 se invece l'episodio alla base della domanda non rientrava nel comma 563, ma si trattava di una missione rientrante nel comma 564, esiste a questo punto un passaggio in più, ossia l'invio della pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio, organo che, nato per le pratiche di pensione, succedendo al “vecchio” Comitato pensioni privilegiate ordinarie, si è visto riconoscere anche la competenza di fornire il parere sulla sussistenza delle cosiddette “particolari condizioni ambientali e operative”;
12. CHE FARE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA?
L'unica strada è quella del ricorso al giudice; poiché la materia di cui ci occupiamo riguarda dei veri e propri diritti, e in particolare di natura assistenziale, competente a trattare questo tipo di pratiche è il Tribunale del Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatorie del luogo di residenza dell'interessato.
In questo senso è orientata la giurisprudenza di tutta Italia, che dunque contrasta la tesi dei Ministeri che indicano come modalità di impugnazione il ricorso al Tar.
Chiaramente l’impugnazione è una fase molto delicata, e dunque la tecnica di redazione dell'atto non può interessare uno studio come questo, che ha solo la funzione di indirizzare le potenziali Vittime del dovere.
Per supportare ulteriormente gli interessati, allego alla presente un facsimile di domanda; spero ne facciate buon uso.
Avv. Andrea Bava -
Avv.andrea@studiolegalebava.it
Allegato: facsimile domanda
Spett.le
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Raccomandata r.r.
Oggetto: domanda attribuzione benefici per VITTIMA DEL DOVERE
Spett.le Amministrazione,
il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ___________________________________ in data ______________________________
residente in ____________________ Prov. _______ Via _______________________________
codice fiscale _______________________________
Premesso che:
Il sottoscritto ha prestato/presta servizio nel_____________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________.
In data _____________________accadeva che_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nella fattispecie ricorrono i presupposti per la concessione in capo al sottoscritto dello Status di Vittima del Dovere, ai sensi dell’art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 e del D.P.R. 243/06, a termini dei quali sono Vittime del dovere:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.
La norma poi così prosegue:
564.
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto
infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e
fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di
servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ebbene il sottoscritto ricade nell’ipotesi della legge poiché ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si chiede dunque che siano concessi i benefici quale Vittima del Dovere come da comma 564 e/o soggetto equiparato come da comma 564.
Si chiede che l’invalidità sortita dall’accaduto venga accertata anche con riferimento al danno morale, a termini del d.m. 181/09
Si allega:
Firmato___________________________________